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| Adempimenti per chi acquista un immobile |
| ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) |
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VERSAMENTO E DICHIARAZIONE.
Di seguito si fornisce una guida per l'esatto adempimento degli obblighi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, con l'avvertenza che talune delle regole evidenziate possono subire deroghe in base a specifiche disposizioni comunali.
GLI IMMOBILI OGGETTO DELL’ICI
Presupposto per l'applicazione dell'Ici è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio italiano, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.
CHI DEVE PAGARE
Soggetti all’Ici sono i proprietari degli immobili nonché i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti in Italia o se in Italia non hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Per gli immobili concessi in leasing, soggetto passivo è il locatario finanziario. In caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
COME SI CALCOLA
Il valore dei fabbricati è costituito dalla rendita catastale (aumentata del 5%) moltiplicata:
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, scuole, uffici pubblici, ospedali, biblioteche ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1; § §
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, cinema ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe). N.B. Con decreto ministeriale 6.6.2002, n. 159, sono state modificate in via definitiva le tariffe d'estimo di 268 Comuni italiani.
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio, aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a 75.
COME SI PAGA
L’Ici è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta è previsto in 2 rate:
- la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni del 2003;
- la seconda, tra il 1° e il 20 dicembre, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per il 2004 ed eseguendo il conguaglio con quanto già versato a titolo di acconto.
E' possibile anche scegliere di versare l'imposta per tutto l'anno in unica soluzione, entro il 30 giugno, in questo caso applicando aliquote e detrazioni valide per il 2004. I contribuenti non residenti in Italia possono optare per il pagamento entro il 20 dicembre in unica soluzione, ma in questo caso devono versare l’imposta applicando gli interessi del 3%.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
- versamento diretto al concessionario della riscossione competente per territorio;
- versamento diretto alla tesoreria comunale, se l'ente locale ha deliberato in tal senso;
- versamento tramite conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione ovvero, se il Comune ha deliberato in tal senso, alla tesoreria del Comune impositore;
- versamento presso una qualsiasi azienda di credito convenzionata con il concessionario della riscossione;
- versamento tramite il servizio telematico gestito dalle "Poste italiane S.p.A.";
- versamento tramite modello F24, se il Comune ha sottoscritto l’apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate (elenco dei Comuni convenzionati al seguente indirizzo Internet: www.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/modello_f24/comuni_convenzionati_ici/index.htm).
Nessun pagamento va effettuato se l'imposta da versare non supera 2,07 euro. L'importo dovuto va arrotondato al centesimo di euro, per difetto se la terza cifra è inferiore a 5, per eccesso se è uguale o superiore a 5.
DICHIARAZIONE
La dichiarazione Ici deve essere presentata relativamente agli immobili situati in Italia (con esclusione di quelli esenti) per i quali, nel corso del 2003, si siano verificate modificazioni nella soggettività passiva, ovvero nella struttura o destinazione dell'immobile, che abbiano determinato un diverso debito di imposta. La dichiarazione deve essere presentata, salvo quanto stabilito dal Comune, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto:
- entro il 2 agosto (cadendo di sabato il giorno 31 luglio), per coloro che presentino la dichiarazione dei redditi "cartacea" a banche e uffici postali;
- entro il 2 novembre (cadendo di domenica il 31 ottobre), per coloro che presentino la dichiarazione dei redditi per via telematica, direttamente o tramite intermediari.
Per i soggetti Irpeg con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2003.
Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta che comprende il 31 dicembre 2003.
La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, consegnandola direttamente ovvero spedendola in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del Comune. In tale ultimo caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.
Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni.
Se l’immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie. Con regolamento, i Comuni possono aver disposto la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione introducendo quello della comunicazione - da parte del contribuente al Comune competente, entro un termine prestabilito dal Comune stesso - di acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.
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